Quadro giuridico
Base giuridica per il commercio di software usato all’interno dell’Unione Europea
In tutta l’Unione europea, negli Stati SEE e in Svizzera esiste una legge uniforme sul diritto d’autore che stabilisce che il diritto d’autore del produttore del software si esaurisce non appena l’autore ha venduto per la prima volta il suo software (Direttiva 2001/29/UE, comma 28).
In sintesi, le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e della Corte federale di giustizia, contengono attualmente i seguenti diritti per quanto riguarda la rivendita di licenze software:
- Rivendita di singole licenze: consentita
- Ripartizione delle licenze a volume: consentita
- Rivendita di licenze accademiche (le cosiddette licenze EDU): consentita
- Licenze di trading trasferite online: consentite
- Download del supporto di installazione da parte del secondo acquirente: consentito
- Diritto del secondo acquirente ad aggiornamenti/patch ecc.: consentito
Tuttavia, la legittimità del commercio di software usato è soggetta a determinate condizioni:
- La copia del programma è stata messa in circolazione nell’UE o in Svizzera con il consenso del produttore/autore.
- Si tratta di una vendita a titolo definitivo, non di un affitto.
- Il primo acquirente dovrà rendere inutilizzabili le copie rimanenti in caso di vendita a terzi di una copia del programma.
- L’utente di un programma per elaboratore deve essere in grado di dimostrare attraverso la catena dei diritti che ha il diritto di utilizzare la rispettiva copia del programma.
Prima di ogni vendita, i dipendenti di li-x verificano la trasferibilità delle licenze. Solo se la catena dei diritti è pienamente documentata e se tutti i requisiti di legge sono soddisfatti, possono essere immesse sul mercato.
CGUE – Corte di giustizia dell’Unione Europea
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito nella sentenza del 3 luglio 2012 il significato del principio di esaurimento per quanto riguarda le copie dei programmi. Secondo la sentenza, la vendita di licenze software usate per copie di programmi in «forma fisica o non fisica» è legale, a condizione che soddisfi determinate condizioni di base (CGUE, sentenza del 3 luglio 2012, causa nr. C-128/11, Curia, Rn 55). L’acquisto di una licenza software è inoltre accompagnato dal diritto per un secondo acquirente di scaricare legalmente e in forma aggiornata il software corrispondente (CGUE 3 luglio 2012, protocollo nr. C-128/11, Rn 85).
Poiché il diritto di distribuzione dell’autore si esaurisce dopo la vendita iniziale del software, «[anche] il secondo e ogni altro acquirente di questa copia è “legittimo acquirente” della stessa, ai sensi dell’art. 5 par. 1 della Direttiva 2009/24» (CGUE 3 luglio 2012, protocollo nr. C-128/11, Rn 80). Di conseguenza, il software acquistato su un supporto dati o per download può essere rivenduto. Il primo acquirente deve semplicemente soddisfare la condizione “[per rendere] inutilizzabile la propria copia al momento della rivendita” (CGUE 3 luglio 2012, protocollo nr. C-128/11, Rn 70).
Si dovrebbe evitare che si verifichi una duplicazione non autorizzata, ad esempio che vengano utilizzate due copie invece di una copia del programma. Rendere inutilizzabile il programma, ad esempio cancellando o distruggendo la copia del programma, assicura che «il diritto esclusivo dell’autore di riprodurre il programma per elaboratore in conformità con l’art. 4 comma 1, lettera a della direttiva 2009/24 [non] venga violat[o]» (CGUE 3 luglio 2012, protocollo nr. C-128/11, Rn 70). Inoltre, il primo acquirente soddisfa il quadro giuridico per la rivendita se non viene scissa un’unica licenza (CGUE 3 luglio 2012, nr. protocollo C-128/11, Rn 86). Nel caso di una licenza MS Office, questo significa, ad esempio, non suddividere Office in Excel, Word e Power Point, ma offrire Office come pacchetto unico.
Corte federale di giustizia
Il 17 luglio 2013 la Corte federale di giustizia ha convertito la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella legge tedesca. È pertanto consentito distribuire le licenze utilizzate e trasferire i diritti ad esse associati al successivo acquirente della licenza. Anche in questo caso, le copie fisiche e non fisiche sono equiparate tra loro.
L’acquirente successivo si conformerà alle direttive specificate nel diritto d’autore prendendo nota dell’ «uso previsto» della copia del programma riportata nel contratto di licenza. Così, egli può facilmente evitare una «violazione del diritto d’autore dei programmi per computer» (Corte federale di giustizia 17 luglio 2013, protocollo nr. I ZR 129/08, juris, Rn 86).
La Corte federale di giustizia con l’ultima sentenza dell´11/12/2014 ha eliminato le ultime incertezze legali nel mercato dei software usati. La Corte d’appello di Francoforte aveva già emesso una sentenza nel 2012 (protocollo nr. 11 U 68/11) che liberalizzava ampiamente il software utilizzato per il commercio sulla base della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee. La decisione si basava sul fatto che le licenze acquistate nell’ambito di accordi di volume potevano essere rivendute anche individualmente. La Corte federale di giustizia ora ha respinto integralmente il ricorso di Adobe contro tale sentenza (protocollo nr. I ZR 8/13). Pertanto, la sentenza della Corte d’appello di Francoforte è stata confermata in ultima istanza e tutte le questioni giuridiche rilevanti per il commercio con software usati sono state risolte in modo definitivo.
Corte d’appello
Nella sentenza del 18 dicembre 2012, che recepisce per la prima volta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la Corte d’appello di Francoforte sul Meno ha stabilito che la vendita di licenze usate è legale. Secondo la decisione della Corte d’appello, le licenze derivanti da contratti di volume possono essere vendute anche individualmente.
«La rivendita delle copie contestate non [comporta] […] una divisione inammissibile di un’unica licenza ai sensi della legge. Una licenza a volume, multipla o pacchetto» (Corte d’appello di Francoforte sul Meno 18 dicembre 2012, protocollo nr. 11 U 68/11). Non è rilevante il numero di serie delle licenze installate su un PC.
Già nel 2006 i Tribunali di Amburgo avevano dichiarato che il principio dell’esaurimento era entrato in vigore anche per i contratti di volume. Di conseguenza, ad esempio, «la vendita o la commercializzazione di singole licenze software Microsoft, precedentemente rilasciate nell’ambito di accordi di licenza di volume come i contratti Select, è legalmente possibile […] senza il consenso di Microsoft […] e non [viola] il diritto d’autore di Microsoft» (Tribunale di Amburgo 10 settembre 2007, protocollo nr. 315 O 267/07).
Svizzera
Anche in Svizzera la vendita e l’acquisto di licenze software usate per copie di programmi è legale. Con la vendita del software in qualsiasi forma, il diritto d’autore si esaurisce, perché con la vendita del software il produttore cede al primo acquirente i diritti d’uso della copia del programma per computer (Rigamonti, AJP 2010,584).
L’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal diritto d’autore svizzero è gestito in modo analogo a quello dell’UE: «Se un autore ha venduto un programma per elaboratore o ha accettato la vendita, può essere utilizzato o rivenduto» (Art. 12 par. 2 URG). Questo principio è alla base della sentenza del Tribunale cantonale di Zugo del 4 maggio 2011, che autorizza la commercializzazione di licenze usate per copie di programmi in forma fisica e non fisica (Tribunale cantonale di Zugo, 4 maggio 2012, protocollo nr. ES 2010 822).